Page:United States Statutes at Large Volume 62 Part 3.djvu/1112

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62 SIAT.] ITALY--AIR TRANSPORT SERVICES-FEB . 6 , 1948 3733 Articolo 3 Ciaseuno dei servizi acrei specificati nell'Allegato avra inizio appena la Parte Contraente, alla quale a norma dell'art. 2, sia stato concesso il diritto di designare una o pil imprese di trasporto aereo sulla rotta specificata, abbia autorizzato una impresa di trasporto aereo a svolgere attivita su tale rotta. La Parte Contraente che concede il diritto sara obbligata, ai sensi dell'art. 7 del presente Accordo, a concedere il pennesso di funzionamento alle imprese di trasporto aereo interessate ehe le saranno state debitamente notificate, a eon- dizione ehe: 1) alle imprese di trasporto aereo designate nell'Allegato possa essere riehiesto, prima che sia loro concesso di iniziare le attivita previste dal presente Accordo, di dimostrare alle autorita aeronautiche della Parte Contraente che concede i diritti, che esse sono in grade di adempiere alle disposizioni legislative e regolamentari normalmente stabilite dalla Parte concedente i diritti; 2) nelle zone eve sono in corso operazioni di guerra, o di ocoupazione militare, o nelle zone ad esse connesse, tali attivita aeree siano soggette all'ap- provazione delle competenti autorita militari. Articolo 4 Ai fini di prevenire pratiche discriminatorie e di assiourare parita di trat- tamento, le due Parti Contraenti convengono quanto segue: a) Ciascuna delle Parti Contraenti pnu imporre o permettere ehe siano imposte tasse giuste e ragionevoli per l'uso degli aeroporti pubblici e degli altri impianti posti sotto il sno controllo. Ognuna delle Parti Contraenti si impegna, nondimeno, che dette tasse non siano maggiori di quelle dovute, per l'uso di detti aeroporti e impianti, dai propri aeromobili nazionali adibiti ad analoghi servizi internazionali. b) Ai combustibili, lubrificanti, pezzi di ricambio introdotti nel territorio di una Parte Contraente dall'altra Parte Contraente o dai suoi cittadini per l'uso esclusivo degli aeromobili delle imprese di trasporto aereo di tale Parte Contra- ente, si concede, per ci6 che conoerne i diritti doganali, diritti di ispezione od altri diritti nazionali o tasse della Parte Contraente nel cui territorio si introduco- no, lo stesso trattamento applicato alle imprese di trasporto aereo nazionali o alle imprese di trasporto aereo della nazione pil favorita. c) I combustibili, i lubrificanti, i pezzi di ricambio, le dotazioni normali e i rifornimenti che sono rimasti a bordo degli aeromobili civili delle imprese di trasporto aereo di una Parte Contraente autorizzata a gestire le rotte ed i servizi desoritti nell'Allegato, all'entrata nel territorio dell'altra Parte Contra- ente e all'uscita da esso, sono esenti da diritti doganali, tasse d'ispezione, diritti o tasse simili, ancorche detti materiali siano usati o consumati da detti aero- mobili in volo su tale territorio. Articolo 5 I certificati di navigabilita, i brevetti e le licenze, rilasciati e resi validi da ana Parte Contraente ed in corso di validita, sono riconosciuti come validi dal- I'altra Parte Contraento per quaato concerne lo svolgimento dell'attivita sulle