Page:United States Statutes at Large Volume 62 Part 2.djvu/533

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ITALY-ASSISTANCE-JAN. 3 , 1948 le sue attivita in Italia derivanti da questo Accordo. La rimanenza di tali fondi potra essere adoperata per i seguenti ulteriori scopi: a) per apportare effettive riduzioni al Debito Pubblico italiano o per il ritiro irrevocabile di moneta dalla circolazione e, e) per quegli altri scopi, ivi incluse misure intese a promuovere la stabizzazione monetaria italiana, che possano essere mutualmente convenuti in avvenire fra i due Governi. 3. Gli eventuali saldi attivi risultanti in tale conto al 30 giugno 1948 saranno utilizzati in Italia per quegli scopi che potranno essere con- cordati in avvenire fra i due Governi, restando inteso che l'assenso degli Stati Uniti d'America e soggetto all'approvazione del Congresso a mezzo di Legge o di Risoluzione Congiunta. 4. Le disposizioni di questa Sezione resteranno in vigore fin quando non vengano sostituite da un ulteriore Accordo fra i due Governi. SEZIONE II Qualsiasi prodotto reso disponibile dal Governo degli Stati Uniti d'America ai sensi di questo Accordo, a meno che non abbia subito sostanziali modifiche nella forma in cui venne fornito, cosi come i prodotti sostanzialmente identici che si trovino in Italia, indipendente- mente dalla loro provenienza, non saranno esportati dal territorio del Governo italiano, ne di essi sara permessa l'esportazione da detto territorio, salvo che venga convenuto fra i due Governi che tali prodotti non sono pii necessari in Italia o che l'esportazione di tali prodotti si risolva per l'economia italiana in un adeguato beneficio che non sia in contrasto con gli scopi indicati nella Sezione II della predetta Legge; o salvo che sia espressamente convenuto altrimenti tra i due Governi. SEZIONE III Il Governo italiano fornira quella documentazione e quelle in- formazioni relative alle attivita inerenti a questo Accordo che potranno essere richieste di volta in volta dal Governo degli Stati Uniti d'America. 62 STAT.1] 1813